Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1997

Corte cost., sent. 4 giugno 1997, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1997
Data di deposito
4 giugno 1997
Data di decisione
2 giugno 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:161

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23281

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma 1, ultimo periodo cod. pen., nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, sia perche' il connotato di perpetuita' della pena dell'ergastolo - che comporta, per chi vi e' sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, le quali sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene - non puo' legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale, tenuto conto che il mantenimento di una preclusione siffatta nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal criterio rieducativo, e cio' in palese contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., la cui valenza e' stata piu' volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente; sia perche', se la liberazione condizionale e' l'unico istituto che, in virtu' della sua esistenza nell'ordinamento, rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione, ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o piu' esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale. - S. nn. 204/1974, 264/1974, 274/1983, 282/1989. red.: Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze