Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 66, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 62, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 69, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 70, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 63, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 3, legge n. 203 del 30 maggio 1995
  • art. 1, comma 67, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 60, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 68, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 65, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 64, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 59, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 1, comma 61, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 71, legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • legge n. 203 del 30 maggio 1995
  • art. 1, comma 67, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 62, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 69, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 3, comma 11, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 3, comma 9, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 7, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 1, comma 66, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 5, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 3, comma 13, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 7, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 6, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 3, comma 8, lett. a), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 1, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 1, comma 60, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 3, comma 8, lett. b), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 3, comma 8, lett. c), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 7, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 3, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 1, comma 70, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 3, comma 8, lett. d), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 3, comma 12, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 1, comma 64, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 61, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 3, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 4, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 1, comma 59, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 68, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 63, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 1, comma 65, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 2, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995
  • art. 3, comma 10, decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995

Parametri

  • art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
  • art. 75, Costituzione

Massime

Massima n. 23192

Nel giudizio sull'ammissibilita' del 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni del d.l. 29 marzo 1995, n. 97 (conv. con modificazioni in legge 30 maggio 1995, n. 203) e del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (conv. con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 650) concernenti il "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", la Corte costituzionale non ha veste per decidere alcunche' riguardo alle doglianze sollevate dai difensori del Comitato promotore, la prima delle quali, nei confronti del Governo e del Parlamento, per la sostituzione -operata con l'art. 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge n. 545 del 1996- delle disposizioni -gia' sottoposte alla richiesta referendaria- dell'art. 3 del decreto-legge n. 97 del 1995, che devolvevano al Governo l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle Commissioni consultive operanti in materia di spettacolo; e la seconda nei confronti dell'Ufficio centrale per il 'referendum', per la mancata estensione (con la ordinanza emessa in seguito alla conversione in legge del citato decreto-legge n. 545, il 20 gennaio 1997) del quesito referendario al comma 71 dello stesso art. 1 del d.l. n. 545 del 1996. Atteso che, per quanto attiene ai contenuti della nuova normativa introdotta dal Governo e dal Parlamento, l'Ufficio centrale del 'referendum', ritenendola ispirata ai medesimi principi di quella sostituita, ha esteso ad essa, -con la citata ordinanza- ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, l'ambito della richiesta di abrogazione referendaria; mentre, per quanto attiene alla mancata estensione del quesito al citato comma 71, decisa dall'Ufficio centrale per non essersi ancora prodotto l'effetto abrogativo (dell'art. 4 del d.l. n. 97 del 1997) da esso previsto -non e' dato alla Corte di interloquire, essendo suo compito esclusivo quello di valutare l'ammissibilita' o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dall'Ufficio centrale. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23193

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo al giudizio sull'ammissibilita' dei 'referendum' popolari, quando il quesito prende in considerazione una pluralita' di disposizioni, occorre ricercare se le norme medesime, obiettivamente considerate nella loro struttura e nelle loro finalita', presentino un comune principio, la cui eliminazione dall'ordinamento attraverso l'abrogazione referendaria, o la cui permanenza in alternativa, verra' a dipendere dalla risposta del corpo elettorale. Invero, non essendo concepibile una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, cosi' da presupporre, in ipotesi di pluralita' di disposizioni attinte, l'esistenza di un inscindibile nesso di interrelazioni logiche fra le stesse, di spessore tale da rendere il quesito unico nella sua evidenza e nella correlativa ragion d'essere e, quindi, strutturalmente idoneo a consentire una risposta unica. - Cfr. S. nn. 16/1978, 24/1981, 28/1981, 29/1981, 27/1982, 47/1991, 29/1993 e 6/1995. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23194

E' inammissibile, per difetto del necessario requisito della omogeneita' del quesito, la richiesta di 'referendum' popolare diretta -attraverso l'abrogazione, in tutto o in parte, degli articoli da 1 a 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203, e delle norme, tacitamente abrogative di parti dell'art. 3 di questo, contenute nell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la soppressione dell'istituito Dipartimento del turismo e dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio - a sottrarre allo Stato le funzioni allo Stato stesso conservate nella riorganizzazione operata, con ampio trasferimento di competenze alle Regioni, in seguito alla abolizione, per effetto del 'referendum' svoltosi nel 1993, del Ministero del turismo e dello spettacolo. La proposta referendaria, infatti, verte su una nutrita serie di disposizioni contenutisticamente e funzionalmente quanto mai variegate ed il cui unico tratto unificante e' rappresentato -quale dato meramente estrinseco ed occasionale- dall'essere le stesse iscritte in un unico provvedimento legislativo, che, d'altra parte, gia' nella propria intitolazione ("Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport") svela il suo riferirsi a settori dell'ordinamento nettamente distinti, e ad una eterogeneita' di temi che una rapida rassegna delle norme coinvolte e una semplice disamina delle rubriche dei singoli articoli gia' rendono palese, costituendo una miscellanea nella quale non puo' intravedersi quella matrice razionalmente unitaria che sola -secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza in materia- potrebbe rendere il quesito chiaramente percepibile e quindi idoneo a formare oggetto di un solo responso alternativo. - V. le precedenti massime A e B. Sul 'referendum' proposto per l'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, v. S. n. 35/1993. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.-l. 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203, e del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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