Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:15
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 491 del 4 dicembre 1993
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23172
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' presentata nei confronti dell'intero testo della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Le norme delle quali si propone l'abrogazione popolare non sono infatti, in alcun modo, neppure latamente, riconducibili alle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75, secondo comma, Cost.; ne' potrebbe dirsi che abbiano in qualche parte un contenuto costituzionalmente vincolato, o che coinvolgano organi od istituti la cui esistenza sia coessenziale alla struttura o al funzionamento del Governo, e nemmeno, in particolare, che si pongano in contrasto con gli artt. 5 e 6 della legge di ratifica del trattato CEE, giacche' questi, pur impegnando lo Stato italiano ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ed a garantire il coordinamento delle politiche economiche in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie, non indicano gli organi ai quali lo Stato deve affidare le relative funzioni, ne' impongono di affidarle, necessariamente, ad un ministero, alla eventuale eliminazione di quello esistente ben potendo ovviarsi con una diversa organizzazione delle funzioni spettanti allo Stato. Il quesito referendario, inoltre, deve riconoscersi rispondente ai requisiti della chiarezza e della omogeneita', in quanto, anche se la legge di cui si sollecita l'abrogazione contiene una molteplicita' di disposizioni, esse attengono tutte alla materia delle risorse agricole, alimentari e forestali, di modo che quella che si intende sottoporre al corpo elettorale e' pur sempre, in definitiva, un'alternativa netta tra l'eliminazione e il mantenimento in vita del Ministero. - Sull'ammissibilita' del 'referendum' richiesto, nel 1992, per l'abolizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, v. S. n. 26/1993. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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