Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1997
Corte cost., sent. 23 maggio 1997, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1997
- Data di deposito
- 23 maggio 1997
- Data di decisione
- 19 maggio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:145
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 1-sexies, decreto legge n. 312 del 27 giugno 1985
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 20, lett. c), legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Massime
Massima n. 23256
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 1-'sexies' d.l. 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1985, n. 431, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, u.c., l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude dall'applicazione delle sanzioni sostitutive i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per i detti reati la pena detentiva non e' alternativa alla pena pecuniaria, in quanto la disparita' di trattamento fra le violazioni paesaggistiche previste dalla l. n. 431 del 1985 (c.d. "legge Galasso"), per le quali non opera il divieto stesso, ed i reati in materia urbanistica ed edilizia, per i quali il divieto invece opera, non risulta tale da potersi qualificare arbitraria, tenuto conto del rilievo che non e' dato ravvisare un'assoluta identita' tra le due previsioni - quella concernente l'edilizia e l'urbanistica, e quella concernente il paesaggio - poiche' il raffronto fra le due serie di precetti evidenzia come sicuro punto di confluenza unicamente il rinvio alle sanzioni previste dall'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ad opera dell'art. 1-'sexies', d.l. n. 312 del 1985, a prescindere da ulteriori profili che, se pure possono indurre a ravvisare aspetti di maggiore gravita' della disciplina adottata come 'tertium comparationis', non compromettono tuttavia, nel complesso, la ragionevolezza intrinseca del divieto denunziato e consentono di escludere che il raffronto cosi' operato evidenzi un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalita' legislativa. - S. nn. 249/1993, 254/1994, 78/1997; O. nn. 442/1991, 319/1992, 480/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Belluno e dal pretore di Latina con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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