Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1997
Corte cost., sent. 6 maggio 1997, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1997
- Data di deposito
- 6 maggio 1997
- Data di decisione
- 5 maggio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge n. 773 del 20 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 23332
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, <<nella parte in cui non stabilisce, quale limite di reddito oltre il quale debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, l'importo del trattamento minimo che la stessa disposizione prevede>>, in quanto - premesso che il riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, ai limiti di reddito previsti dall'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e modificato, <<nella parte che qui interessa>>, dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, propone un 'tertium comparationis' non apprezzabile ai fini della valutazione della ragionevolezza della disciplina impugnata, in considerazione dell'improponibilita' di un raffronto tra discipline cosi' eterogenee: l'una concernente l'integrazione al minimo delle pensioni a carico delle diverse gestioni INPS, l'altra riguardante le pensioni minime erogate dalla cassa di previdenza di una categoria professionale, caratterizzata da una propria autonomia e da un proprio equilibrio finanziario - il giudice 'a quo' richiede una sentenza additiva tendente a prefigurare una integrazione della legge che non appare univocamente imposta dalla Costituzione. - Cfr. S. nn. 102/1982, 368/1988; ed altresi', tra le molte, S. n. 31/1986, nella quale si e' affermato che la Costituzione <<conferisce al legislatore un'ampia discrezionalita' nel porre le condizioni in presenza delle quali riconoscere il diritto al trattamento minimo>>. - V. anche S. nn. 240/1994; 243/1992; 243/1990; 1008/1988; 133/1984; 132/1984; 34/1981, nelle quali la Corte ha chiarito che <<la funzione propria della pensione minima - riconducibile al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, e parzialmente derogatoria del principio di proporzionalita' della pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di solidarieta' - non coincide con quella assegnata agli interventi, quali ad esempio la pensione sociale, richiesti dal primo comma dell'art. 38, giacche' i mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita: questi ultimi comprendono i primi, ma non si esauriscono in essi>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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