Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1997

Corte cost., ord. 8 aprile 1997, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/1997
Data di deposito
8 aprile 1997
Data di decisione
25 marzo 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 24, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 27, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 25, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 23177

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. - nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli immobili, atteso che l'ordinanza di rimessione non specifica sufficientemente l'oggetto della controversia pendente, segnatamente con riguardo alle caratteristiche della societa' ricorrente, e, in particolare, alla tipologia di appartenenza del soggetto tassato all'atto del verificarsi del presupposto impositivo. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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