Corte costituzionale
Ordinanza n. 9/1997
Corte cost., ord. 14 gennaio 1997, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 9/1997
- Data di deposito
- 14 gennaio 1997
- Data di decisione
- 9 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
- messaggio del Pres. Senato al Pres. Repubblica del 21 dicembre 1996
- art. 1, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
- messaggio del Pres. Camera al Pres. Senato del 20 dicembre 1996
- int. testo, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
- art. 10, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
- art. 2, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
- atto di promulgazione Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1997
- deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 1996
- art. 4, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
- art. 3, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
- deliberazione della Camera dei deputati del 20 dicembre 1996
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23032
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Giacinto Pannella, detto Marco, Rita Bernardini e Roberto Cicciomessere - promotori del 'referendum' in materia di finanziamento pubblico dei partiti ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale - nei confronti dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonche' delle rispettive Assemblee e del Presidente della Repubblica, in relazione, oltreche' alla delibera del 20 dicembre 1996 con cui la 1^ Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", ed a quella, in pari data e di analogo contenuto, della Camera dei deputati, anche al messaggio di trasmissione del Presidente della Camera al Presidente del Senato in data 20 dicembre 1996, al messaggio di trasmissione del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulgazione del suddetto testo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1997, alla legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997), con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10, in quanto - posto che la Corte ha riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a cinquecentomila, sottoscrittori della richiesta di 'referendum' (dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto), la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, poiche' essi attivano la sovranita' popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare - con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle disposizioni oggetto del 'referendum', 'ex' artt. 36 e 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste la titolarita' di detto potere, sicche', relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarita' medesima in capo ai firmatari della richiesta di 'referendum', in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti, mentre la normativa successivamente emanata dal legislatore, in quanto soggetta ad ordinario sindacato di legittimita' costituzionale, non si sottrae al controllo della Corte in ordine all'osservanza del divieto di ripristino della normativa abrogata in sede referendaria. Da quanto sopra consegue il difetto di legittimazione di questi ultimi, quali rappresentanti del comitato promotore, nonche' l'assorbimento di ogni altro profilo. - Cfr., pure, O. nn. 118/1995, 226/1995, 1/1979, 2/1979, 17/1978 nonche' S. nn. 161/1995 e 69/1978. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione presentato dai signori Giacinto Pannella detto Marco, Rita Bernardini, Roberto Cicciomessere con atto depositato l'8 gennaio 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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