Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1997

Corte cost., ord. 14 gennaio 1997, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
9/1997
Data di deposito
14 gennaio 1997
Data di decisione
9 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
  • messaggio del Pres. Senato al Pres. Repubblica del 21 dicembre 1996
  • art. 1, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
  • messaggio del Pres. Camera al Pres. Senato del 20 dicembre 1996
  • int. testo, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
  • art. 10, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
  • art. 2, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
  • atto di promulgazione Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1997
  • deliberazione del Senato della Repubblica del 20 dicembre 1996
  • art. 4, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
  • art. 3, legge n. 2 del 2 gennaio 1997
  • deliberazione della Camera dei deputati del 20 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23032

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Giacinto Pannella, detto Marco, Rita Bernardini e Roberto Cicciomessere - promotori del 'referendum' in materia di finanziamento pubblico dei partiti ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale - nei confronti dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonche' delle rispettive Assemblee e del Presidente della Repubblica, in relazione, oltreche' alla delibera del 20 dicembre 1996 con cui la 1^ Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", ed a quella, in pari data e di analogo contenuto, della Camera dei deputati, anche al messaggio di trasmissione del Presidente della Camera al Presidente del Senato in data 20 dicembre 1996, al messaggio di trasmissione del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulgazione del suddetto testo da parte dello stesso Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1997, alla legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997), con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10, in quanto - posto che la Corte ha riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a cinquecentomila, sottoscrittori della richiesta di 'referendum' (dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto), la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, poiche' essi attivano la sovranita' popolare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare - con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle disposizioni oggetto del 'referendum', 'ex' artt. 36 e 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste la titolarita' di detto potere, sicche', relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarita' medesima in capo ai firmatari della richiesta di 'referendum', in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti, mentre la normativa successivamente emanata dal legislatore, in quanto soggetta ad ordinario sindacato di legittimita' costituzionale, non si sottrae al controllo della Corte in ordine all'osservanza del divieto di ripristino della normativa abrogata in sede referendaria. Da quanto sopra consegue il difetto di legittimazione di questi ultimi, quali rappresentanti del comitato promotore, nonche' l'assorbimento di ogni altro profilo. - Cfr., pure, O. nn. 118/1995, 226/1995, 1/1979, 2/1979, 17/1978 nonche' S. nn. 161/1995 e 69/1978. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione presentato dai signori Giacinto Pannella detto Marco, Rita Bernardini, Roberto Cicciomessere con atto depositato l'8 gennaio 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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