Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1997

Corte cost., ord. 21 marzo 1997, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
69/1997
Data di deposito
21 marzo 1997
Data di decisione
12 marzo 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 450 del 22 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 23147

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla responsabilita' del vettore, cfr., altresi', S. n. 420/1991 (con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 - recante "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate" - "nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave" nonche' l'illegittimita' costituzionale della medesima norma "nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento"); e S. n. 64/1993, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con d.-l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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