Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1997

Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 469

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
469/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:469

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 20 settembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23662

Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 13 maggio 1997, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 20 settembre 1995, con la quale il Senato ha dichiarato insindacabili le opinioni, espresse nei confronti del dott. Bruno Contrada, per cui il senatore Carmine Mancuso e' stato chiamato a rispondere, innanzi al suddetto Tribunale, del reato di diffamazione aggravata. Infatti, ribadito, in linea preliminare, che la forma dell'ordinanza, utilizzata nel caso per proporre il ricorso, e' - come ripetutamente affermato - idonea per una valida instaurazione del conflitto, deve riconoscersi che sia il Tribunale di Palermo - tenuto conto della posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, con cui i singoli organi giurisdizionali, secondo il costante insegnamento della Corte, svolgono le loro funzioni - sia il Senato della Repubblica - quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono entrambi legittimati ad esser parti nel richiesto giudizio. Mentre, per quanto attiene al profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la materia del conflitto, posto che il ricorrente lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, assumendo che il Senato abbia illegittimamente compresso i suoi poteri. - Riguardo ai requisiti ai ammissibilita' del conflitto tra poteri, v., da ultimo, O. nn. 325/1997, 339/1996, 6/196 e 269/1996, nonche' S. nn. 265/1997 e 129/1996. Sul conflitto sollevato in precedenza dal Senato, nel corso della stessa vicenda, in relazione alla ordinanza 16 ottobre 1995, con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto la su menzionata delibera di insindacabilita' ostativa solo di una eventuale condanna, ma non della prosecuzione degli accertamenti processuali, v. S. n. 129/1996. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Palermo, ricorrente;

che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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