Corte costituzionale
Ordinanza n. 469/1997
Corte cost., ord. 30 dicembre 1997, n. 469
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 469/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:469
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 20 settembre 1995
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23662
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 13 maggio 1997, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 20 settembre 1995, con la quale il Senato ha dichiarato insindacabili le opinioni, espresse nei confronti del dott. Bruno Contrada, per cui il senatore Carmine Mancuso e' stato chiamato a rispondere, innanzi al suddetto Tribunale, del reato di diffamazione aggravata. Infatti, ribadito, in linea preliminare, che la forma dell'ordinanza, utilizzata nel caso per proporre il ricorso, e' - come ripetutamente affermato - idonea per una valida instaurazione del conflitto, deve riconoscersi che sia il Tribunale di Palermo - tenuto conto della posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, con cui i singoli organi giurisdizionali, secondo il costante insegnamento della Corte, svolgono le loro funzioni - sia il Senato della Repubblica - quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono entrambi legittimati ad esser parti nel richiesto giudizio. Mentre, per quanto attiene al profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la materia del conflitto, posto che il ricorrente lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, assumendo che il Senato abbia illegittimamente compresso i suoi poteri. - Riguardo ai requisiti ai ammissibilita' del conflitto tra poteri, v., da ultimo, O. nn. 325/1997, 339/1996, 6/196 e 269/1996, nonche' S. nn. 265/1997 e 129/1996. Sul conflitto sollevato in precedenza dal Senato, nel corso della stessa vicenda, in relazione alla ordinanza 16 ottobre 1995, con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto la su menzionata delibera di insindacabilita' ostativa solo di una eventuale condanna, ma non della prosecuzione degli accertamenti processuali, v. S. n. 129/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Palermo, ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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