Corte costituzionale
Ordinanza n. 442/1997
Corte cost., ord. 23 dicembre 1997, n. 442
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 442/1997
- Data di deposito
- 23 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:442
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23658
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Bergamo, con ordinanza 29 maggio 1997, nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui e' in corso un procedimento civile nei confronti del deputato Roberto Caldaroli riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., va dichiarato ammissibile, in sede di delibazione, ai sensi dell'art. 37, l. 11 marzo 1953, n. 87. Infatti, rilevato che, in considerazione del principio di tipicita' dei provvedimenti del giudice ed in conformita' alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la forma dell'ordinanza deve ritenersi idonea ad integrare il richiesto ricorso , deve riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Tribunale di Bergamo - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso nel caso esercitate - sia la Camera dei deputati - in quanto organo competente, a sua volta, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, cost. - sono entrambi legittimati ad esser parti. Mentre, senza dubbio, sotto il profilo oggettivo, sussiste anche il requisito della "materia del conflitto" , posto che il Tribunale di Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare interessato. - V. O. nn. 325/1997, 251/1997, 339/1996, 68/1993, 229/1975, 228/1975, 132/1997, 269/1996 e 6/1996, nonche' S. nn. 375/1997, 265/1997, 379/1996, 231/1975, 129/1996, 443/1993 e 1150/1988. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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