Corte costituzionale
Ordinanza n. 423/1997
Corte cost., ord. 18 dicembre 1997, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 423/1997
- Data di deposito
- 18 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, lett. a), codice di procedura penale
- art. 7, comma 2, lett. f), codice di procedura penale
- art. 7, comma 2, lett. i), codice di procedura penale
- art. 7, comma 2, lett. b), codice di procedura penale
- art. 2, n. 12, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 7, comma 2, lett. g), codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 23617
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 12 l. 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lett. a), b), f), g) ed i) cod. proc. pen. - che attribuiscono al pretore la competenza a giudicare i delitti di violenza a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), rissa aggravata (art. 588, comma 2, cod. pen.) e violazione di domicilio aggravata (art. 614, comma 4, cod. pen.), puniti tutti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, limite entro cui, secondo il criterio basato sulla quantita' della pena edittale, e' competente il giudice monocratico - in quanto rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una disparita' di trattamento tra cittadini la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento. - O. nn. 257/1995 e 139/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), f), g) ed i), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Enna e della sezione distaccata di Piazza Armerina con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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