Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/1997

Corte cost., ord. 18 dicembre 1997, n. 423

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
423/1997
Data di deposito
18 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:423

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23617

Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 n. 12 l. 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lett. a), b), f), g) ed i) cod. proc. pen. - che attribuiscono al pretore la competenza a giudicare i delitti di violenza a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), rissa aggravata (art. 588, comma 2, cod. pen.) e violazione di domicilio aggravata (art. 614, comma 4, cod. pen.), puniti tutti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, limite entro cui, secondo il criterio basato sulla quantita' della pena edittale, e' competente il giudice monocratico - in quanto rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una disparita' di trattamento tra cittadini la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento. - O. nn. 257/1995 e 139/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere a), b), f), g) ed i), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Enna e della sezione distaccata di Piazza Armerina con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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