Corte costituzionale

Ordinanza n. 419/1997

Corte cost., ord. 17 dicembre 1997, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
419/1997
Data di deposito
17 dicembre 1997
Data di decisione
10 dicembre 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:419

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 450 del 22 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 23646

Manifesta inammissibilita' della questione per carenza assoluta di motivazione sia sul punto della rilevanza - perche' l'affermata applicabilita' della disciplina denunciata non appare suffragata da alcuna indicazione in merito all'iscrizione del vettore nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985 -, sia su quello della non manifesta infondatezza - poiche' la stessa risulta svolta 'per relationem', attraverso il mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 450, citata, recante una diversa disciplina che la Corte ha gia' ritenuto non assimilabile a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale (cfr. S. n. 64/1993 e O. n. 272/1993) -. - V., pure, O. n. 69/1997. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con d.-l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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