Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1997

Corte cost., ord. 11 dicembre 1997, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
395/1997
Data di deposito
11 dicembre 1997
Data di decisione
27 novembre 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:395

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 27 agosto 1992
  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 35 del 18 agosto 1986

Parametri

Massime

Massima n. 23595

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il provvedimento di rimessione non risulta notificato al Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicche' questi non e' stato messo in condizione di costituirsi nel giudizio. - Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto la questione di legittimita' costituzionale di una norma di una legge regionale, la mancata notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta regionale della regione interessata 'ex' art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, incide sulla rituale instaurazione del contraddittorio e determina la manifesta inammissibilita' della questione: cfr. O. nn. 372/1995 e 202/1983, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lettera a), della legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), nel testo modificato dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) dal pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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