Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/1997
Corte cost., ord. 18 luglio 1997, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/1997
- Data di deposito
- 18 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:251
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 1997
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23403
Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale penale di Roma - Sez. Giudice per le indagini preliminari, nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 7 maggio 1997, con la quale si e' statuito che le dichiarazioni per le quali il Sig. Erminio Boso, all'epoca senatore, e' stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare, va dichiarato ammissibile in fase di delibazione. Infatti, rilevato che, in considerazione della tipicita' delle forme dei provvedimenti del giudice, non puo' ritenersi ostativo che il conflitto sia stato nel caso promosso con ordinanza, va riconosciuto che sia il G.I.P., -in base al principio piu' volte affermato dalla Corte, per cui i singoli organi giurisdizionali svolgono le loro funzioni in posizione di piena indipendenza - sia il Senato - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost.- sono entrambi legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto concerne i presupposti oggettivi, anche questi senza dubbio sussistono, essendo la Corte chiamata a valutare la legittimita' della dichiarazione di insindacabilita' adottata dal Senato, sotto i profili della correttezza del procedimento e della esattezza dei presupposti. - Sulla legittimazione del singolo organo giurisdizionale ad essere parte -sia sotto il profilo attivo che sotto quello passivo- nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, v. O. n. 339/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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