Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/1997

Corte cost., ord. 27 giugno 1997, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
210/1997
Data di deposito
27 giugno 1997
Data di decisione
17 giugno 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:210

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23387

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in relazione all'art. 1306, comma 2, cod. civ., in quanto il principio, desumibile da quest'ultima disposizione in tema di obbligazione solidale, e' applicabile alla obbligazione solidale tributaria che, sul punto, non si differenzia da quella comune. - Ord. nn. 544/1987, 870/1988, 267/1990. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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