Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/1997
Corte cost., ord. 27 giugno 1997, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/1997
- Data di deposito
- 27 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 12, 'sexies', legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 23309
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata inammissibile con la sentenza n. 325/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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