Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/1997

Corte cost., ord. 18 giugno 1997, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
184/1997
Data di deposito
18 giugno 1997
Data di decisione
5 giugno 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:184

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23380

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di "patteggiamento", sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida, in quanto -posto che il nuovo codice della strada ha espressamente qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in caso di accertamento di taluni reati; e che la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa non e' arbitraria o manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale- tale configurazione della sospensione della patente di guida vale a giustificare la diversita' di disciplina dettata dalla norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie, tenuto anche conto che la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non e' cosi' assoluta da non consentire, in casi particolari specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta delle parti. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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