Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/1997
Corte cost., ord. 9 maggio 1997, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/1997
- Data di deposito
- 9 maggio 1997
- Data di decisione
- 7 maggio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:131
Norme oggetto del giudizio
- lettera del Ministro dell'interno del 13 marzo 1997
- deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1997
- decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997
Parametri
Massime
Massima n. 23490
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, nella qualita' di presentatori e promotori dei 'referendum' abrogativi concernenti norme di disciplina dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione di coscienza e della c.d. 'golden share', nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'Interno e del Ministro di Grazia e Giustizia, in riferimento: ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1997, n. 90, che hanno indetto i 'referendum' per il 15 giugno 1997; alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1997, non conosciuta da essi istanti, nonche' ad altre, precedenti, presumibilmente assunte il 14 marzo 1997 e neppure da essi conosciute, di fissazione al 15 giugno 1997 della data di svolgimento dei 'referendum'; alla lettera del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e Vigevano del 13 marzo 1997, nella parte in cui costituisce motivazione della succitata delibera del Governo; ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente quelli dianzi elencati. Invero - posto che la Corte ha gia' riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a cinquecentomila sottoscrittori della richiesta di 'referendum' (dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto) la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, poiche' essi attivano la sovranita' popolare e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare - , in assenza di oggettive situazioni di carattere eccezionale, non rientra nella sfera delle attribuzioni del Comitato promotore la pretesa alla scelta della data di svolgimento delle operazioni di voto referendario entro l'arco temporale prestabilito, e, pertanto, l'esercizio del potere di fissare tale data non e' idoneo ad incidere sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita ai ricorrenti. Ne consegue che, nella specie, non e' ipotizzabile alcuna lesione derivante dai decreti di indizione delle consultazioni referendarie all'interno del periodo normativamente predeterminato. - Cfr. O. nn. 9/1997, 118/1995, 226/1995, nonche' S. n. 161/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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