Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/1997
Corte cost., ord. 27 gennaio 1997, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/1997
- Data di deposito
- 27 gennaio 1997
- Data di decisione
- 25 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
- art. 1, ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 13 dicembre 1996
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Massime
Massima n. 23092
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del 'referendum' concernente la riserva all'ENEL delle attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, nei confronti dell'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, in relazione all'ordinanza depositata il 13 dicembre 1996, nella quale l'Ufficio centrale aveva ritenuto non conforme a legge la richiesta referendaria, sul rilievo che l'ENEL era stato trasformato in societa' per azioni 'ex' art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, con conseguente attribuzione dei diritti prima riservati all'ENEL alla nuova S.p.A., a titolo di concessione. Infatti -premesso che sussiste la legittimazione a ricorrere del Comitato promotore, rappresentante gli elettori sottoscrittori della richiesta referendaria, il quale agisce a tutela delle proprie attribuzioni nell'ambito del procedimento referendario; e che, parimenti, e' legittimato passivamente l'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, in quanto organo investito, in via esclusiva e definita, del potere di verificare la legittimita' delle richieste referendarie- sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alle norme che disciplinano l'istituto del 'referendum' abrogativo, dato che, con riguardo alla concreta applicazione delle stesse, viene prospettata una lesione della sfera di competenza del Comitato ricorrente, come conseguenza del denunciato difetto dei presupposti procedimentali dell'atto impugnato. - Sulla legittimazione a ricorrere del Comitato promotore del 'referendum', cfr., da ultimo, O. n. 9/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come indicato in ricorso, della presente ordinanza;
che a cura del comitato ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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