Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1997

Corte cost., ord. 9 maggio 1997, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/1997
Data di deposito
9 maggio 1997
Data di decisione
7 maggio 1997
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 509 del 30 novembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 23235

Manifesta infondatezza della questione, poiche' palesemente non sussiste la lamentata violazione del principio di eguaglianza, contenendo la norma censurata una disciplina transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime, non irragionevole e non lesiva, appunto, della parita' di trattamento di situazioni analoghe. (Il dubbio di legittimita' costituzionale, sollevato dal giudice 'a quo' in relazione all'art. 3 Cost., investe l'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - recante: "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291" - che, nello stabilire un nuovo piu' elevato limite percentuale di riduzione della capacita' lavorativa come condizione per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro ai fini dell'assunzione obbligatoria, dispone che gli invalidi cui sia stato riconosciuto, in base alle tabelle previgenti, un grado di invalidita' inferiore al 46 per cento conservano il diritto all'iscrizione negli elenchi per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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