Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1996
Corte cost., sent. 3 aprile 1996, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1996
- Data di deposito
- 3 aprile 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:93
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio del 7 marzo 1995
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 43, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 22545
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 7 marzo 1995, in quanto non influisce sulla proponibilita' del ricorso in via principale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la circostanza che le due precedenti proroghe del termine ulteriormente prorogato con la legge regionale impugnata non siano state gia' contestate dal governo. red.: F. Mangano
Massima n. 22546
Illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 7 marzo 1995, in quanto la proroga ivi prevista al 31 dicembre 1994 (nonche' per casi particolari, al 31 dicembre 1995) per l'adempimento delle prescrizioni cui e' subordinata l'autorizzazione delle case di cura private, discostandosi dal termine del 31 dicembre 1989 stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento assunto a norma dall'art. 43, comma primo, della legge n. 833 del 1978, si risolve in una violazione della ripartizione costituzionale delle competenze prefigurata dall'art. 117 della Costituzione. Si tratta, infatti, di un limite temporale attraverso il quale si concretizza il vincolo alle prescrizioni sostanziali che, per esigenze unitarie, lo Stato ritiene di stabilire, contemperando l'interesse regionale alla gradualita' dell'adeguamento con il carattere obbligatorio dell'adeguamento stesso, e pertanto avente valore di principio fondamentale della materia, al quale le Regioni possono derogare soltanto allorquando ricorrano situazioni locali caratterizzate da eccezionalita', che nel caso della Regione Lazio, non sussistono, realizzandosi attraverso la proroga in questione, una sostanziale sanatoria delle pregresse situazioni di illegalita', con conseguente elusione del dettato statale. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, approvata il 20 aprile 1994 e riapprovata il 7 marzo 1995 a seguito di rinvio governativo (Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente le norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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