Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1996

Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1996
Data di deposito
28 marzo 1996
Data di decisione
25 marzo 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto legislativo n. 470 del 10 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22278

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, impugnato in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la delibera del 22 dicembre 1994 adottata dall'INPDAI per disporre la propria trasformazione da ente pubblico in fondazione di diritto privato, con conseguente soggezione degli organi di amministrazione alla disciplina civilistica, e' stata successivamente revocata con la delibera del 5 dicembre 1995, con la conseguenza che, ripristinata l'originaria natura pubblicistica e confermata la preesistente struttura dei suoi organi amministrativi, la questione di costituzionalita' avente ad oggetto la legittimita' della norma che estromette i rappresentanti dei lavoratori dagli organi di gestione dell'ente, continua ad avere rilevanza nel giudizio 'a quo', perdurando l'interesse dei ricorrenti ad ottenere la propria reintegrazione nel Consiglio di amministrazione. red.: F. Mangano

Massima n. 22279

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, impugnato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in quanto la norma impugnata, per un verso, nel disporre la soppressione di tutte le forme di rappresentanza, anche elettive, del personale nei consigli di amministrazione, rinviando alla futura contrattazione collettiva la definizione delle nuove forme di partecipazione, si e' correttamente adeguata alla lettera della norma di delegazione (che ha affidato al Governo il compito "di prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni", sottintendendo il superamento delle forme partecipative preesistenti alla riforma) nonche' allo spirito generale della riforma (che ha valorizzato la distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, affidata alla legge, e rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, regolati dalla contrattazione collettiva), per altro verso, nell'aver omesso di dettare disposizioni transitorie non ha violato l'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 421 del 1992, che richiama la necessita' di una disciplina transitoria soltanto al fine di assicurare la graduale riconduzione dei rapporti di pubblico impiego sotto il regime di diritto privato. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), sollevata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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