Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1996
Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1996
- Data di deposito
- 28 marzo 1996
- Data di decisione
- 25 marzo 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto legislativo n. 470 del 10 novembre 1993
Parametri
- art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 22278
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 470, impugnato in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la delibera del 22 dicembre 1994 adottata dall'INPDAI per disporre la propria trasformazione da ente pubblico in fondazione di diritto privato, con conseguente soggezione degli organi di amministrazione alla disciplina civilistica, e' stata successivamente revocata con la delibera del 5 dicembre 1995, con la conseguenza che, ripristinata l'originaria natura pubblicistica e confermata la preesistente struttura dei suoi organi amministrativi, la questione di costituzionalita' avente ad oggetto la legittimita' della norma che estromette i rappresentanti dei lavoratori dagli organi di gestione dell'ente, continua ad avere rilevanza nel giudizio 'a quo', perdurando l'interesse dei ricorrenti ad ottenere la propria reintegrazione nel Consiglio di amministrazione. red.: F. Mangano
Massima n. 22279
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, impugnato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in quanto la norma impugnata, per un verso, nel disporre la soppressione di tutte le forme di rappresentanza, anche elettive, del personale nei consigli di amministrazione, rinviando alla futura contrattazione collettiva la definizione delle nuove forme di partecipazione, si e' correttamente adeguata alla lettera della norma di delegazione (che ha affidato al Governo il compito "di prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni", sottintendendo il superamento delle forme partecipative preesistenti alla riforma) nonche' allo spirito generale della riforma (che ha valorizzato la distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, affidata alla legge, e rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, regolati dalla contrattazione collettiva), per altro verso, nell'aver omesso di dettare disposizioni transitorie non ha violato l'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 421 del 1992, che richiama la necessita' di una disciplina transitoria soltanto al fine di assicurare la graduale riconduzione dei rapporti di pubblico impiego sotto il regime di diritto privato. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), sollevata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze