Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1996
Corte cost., sent. 21 marzo 1996, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1996
- Data di deposito
- 21 marzo 1996
- Data di decisione
- 18 marzo 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:85
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for. del 2 settembre 1994
- legge n. 460 del 4 novembre 1987
- ord-ingiunz. dirett. Ispett.repressione frodi (FI) n. 184 del 27 ottobre 1994
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987
Parametri
- regolamento Consiglio Comunita' europee n. 822 del 16 marzo 1987
- legge n. 749 del 18 dicembre 1981
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 22245
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative, previste dall'art. 4, comma terzo, d.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n, 460, relativo ai nuovi impianti di viti, in quanto le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo stabilite dalla disciplina comunitaria, sono attribuite alle regioni nel contesto delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura e, conseguentemente, alle stesse e' attribuita la competenza sanzionatoria amministrativa per la violazione dei corrispondenti precetti legislativi. Devono essere, pertanto, annullati l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonche' il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, comma terzo, d.l. n. 370 del 1987. - S. nn. 284/1989; 60/1993; 384/1994; 115/1995; 28/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, relative ai nuovi impianti di viti;
Annulla di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, nella parte in cui delega agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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