Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1996
Corte cost., sent. 27 febbraio 1996, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1996
- Data di deposito
- 27 febbraio 1996
- Data di decisione
- 21 febbraio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:55
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22180
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 3, cod. civ., nella parte in cui, nel riconoscere il privilegio a favore dei crediti degli agenti, non lo limita all'ipotesi dell'agente- persona fisica ed all'ipotesi dell'agente-societa' di persone sempre che l'attivita' di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. La pronuncia additiva richiesta dal giudice 'a quo' , infatti, diretta a restringere l'ambito della garanzia al solo lavoro personale in senso stretto ed a quello ad esso assimilabile, nello spirito della disciplina dei vari casi progressivamente confluiti, nel corso del tempo, nell'art. 2751-bis cod. civ., propone l'adozione di un determinato modello normativo (quello fissato dall'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. concernente l'imprenditore artigiano), diverso da quello scelto dal legislatore, fra i numerosi modelli adottati dal legislatore medesimo in relazione ad altre diverse fattispecie (il modello dell'art. 409, n. 3, c.p.c. per l'applicazione del rito alle controversie del lavoro; quello dell'art. 5 della l. n. 12 del 1973 per la previdenza e per l'obbligo di iscrizione al relativo Fondo; quello dell'art. 6 della l. n. 204 del 1985 per l'iscrizione all'albo), e pertanto risponde non ad una soluzione costituzionalmente obbligata, bensi' ad una delle piu' soluzioni possibili. - Sindacato di costituzionalita' all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, S. n. 84/1992. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze