Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1996

Corte cost., sent. 27 febbraio 1996, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1996
Data di deposito
27 febbraio 1996
Data di decisione
21 febbraio 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:55

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22180

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2751-bis, n. 3, cod. civ., nella parte in cui, nel riconoscere il privilegio a favore dei crediti degli agenti, non lo limita all'ipotesi dell'agente- persona fisica ed all'ipotesi dell'agente-societa' di persone sempre che l'attivita' di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. La pronuncia additiva richiesta dal giudice 'a quo' , infatti, diretta a restringere l'ambito della garanzia al solo lavoro personale in senso stretto ed a quello ad esso assimilabile, nello spirito della disciplina dei vari casi progressivamente confluiti, nel corso del tempo, nell'art. 2751-bis cod. civ., propone l'adozione di un determinato modello normativo (quello fissato dall'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. concernente l'imprenditore artigiano), diverso da quello scelto dal legislatore, fra i numerosi modelli adottati dal legislatore medesimo in relazione ad altre diverse fattispecie (il modello dell'art. 409, n. 3, c.p.c. per l'applicazione del rito alle controversie del lavoro; quello dell'art. 5 della l. n. 12 del 1973 per la previdenza e per l'obbligo di iscrizione al relativo Fondo; quello dell'art. 6 della l. n. 204 del 1985 per l'iscrizione all'albo), e pertanto risponde non ad una soluzione costituzionalmente obbligata, bensi' ad una delle piu' soluzioni possibili. - Sindacato di costituzionalita' all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, S. n. 84/1992. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze