Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1996

Corte cost., sent. 27 febbraio 1996, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1996
Data di deposito
27 febbraio 1996
Data di decisione
21 febbraio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 17, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
  • art. 7, legge n. 130 del 24 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 22178

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - uso di altoparlante collocato su un'automobile per la propaganda elettorale, nei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni - con la pena dell'arresto e dell'ammenda anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto, posto che la condotta sopra descritta e' analoga per rilievo sociale, identita' del bene protetto e sanzioni penali a quelle depenalizzate contemplate dalla norma censurata, il diverso trattamento disposto dalla stessa risulta in contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalita' della legislazione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze