Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1996
Corte cost., sent. 27 febbraio 1996, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1996
- Data di deposito
- 27 febbraio 1996
- Data di decisione
- 21 febbraio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 17, legge n. 515 del 10 dicembre 1993
- art. 7, legge n. 130 del 24 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 22178
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - uso di altoparlante collocato su un'automobile per la propaganda elettorale, nei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni - con la pena dell'arresto e dell'ammenda anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto, posto che la condotta sopra descritta e' analoga per rilievo sociale, identita' del bene protetto e sanzioni penali a quelle depenalizzate contemplate dalla norma censurata, il diverso trattamento disposto dalla stessa risulta in contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalita' della legislazione. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze