Corte costituzionale
Sentenza n. 420/1996
Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 420
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 420/1996
- Data di deposito
- 27 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:420
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge n. 379 del 29 maggio 1967
- art. 19, comma 1, legge della Regione Puglia n. 11 del 11 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 23025
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 4, l. 29 maggio 1967 n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria) e 19, comma 1, l. reg. Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell' E.R.S.A. della Puglia) nella parte in cui non consentono all'affittuario coltivatore diretto, insediato sul fondo dell'assegnatario riscattante, di esercitare il suo diritto di prelazione a preferenza dei proprietari coltivatori diretti dei terreni confinanti (al pari di quanto previsto dalle ll. nn. 590 del 1965 e 817 del 1971, che dispongono, in materia di prelazione agraria ordinaria, la prevalenza del diritto dell'affittuario, del mezzadro o del colono, su quello concorrente dei proprietari confinanti), in quanto - posto che, mentre la 'ratio' della disposizione statale censurata (la quale considera il diritto di prelazione dell'ente assegnatario sovraordinato rispetto a quello dei coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti, che, a loro volta, sono preferiti ad ogni altro avente diritto a prelazione) consiste nella precisa opzione del legislatore di privilegiare l'accorpamento dei poderi, in modo da renderli capaci di un migliore sfruttamento, tuttavia evitando, da una parte, la ricostruzione di proprieta' capitalistiche in sostituzione di quelle contadine create dalla riforma fondiaria del 1950 con ingente impiego di pubblico denaro e, dall'altra, il pericolo di una frammentazione terriera, tutt'altra 'ratio' ispira l'art 8 l. n. 590 del 1965, inteso specificamente a privilegiare il coltivatore diretto del fondo rustico allo scopo prioritario della concentrazione nelle mani dell'erogatore del lavoro agricolo della proprieta' del fattore produttivo terra, si' da favorire la creazione di imprese diretto-coltivatrici stabili e di un regime di valenza essenzialmente privatistica, che solo in via gradata consente la prelazione dei proprietari confinanti, dando un rilievo solo secondario alla finalita' di accorpamento dei fondi, a cui sono teleologicamente estranee tutte quelle peculiari connotazioni squisitamente pubblicistiche volute dal legislatore del 1967 per incidere, in via temporanea, sulla liberta' di circolazione del bene onde salvaguardare il conseguimento degli scopi della riforma fondiaria; e che la l. n. 379 del 1967, in coerenza con il sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost. ha creato uno "statuto proprietario differenziato", che si incentra non solo sul divieto di frazionamento delle unita' poderali costituite dagli enti di riforma fondiaria, ma anche sull'esigenza, conseguita al processo di industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950, di un loro accorpamento al fine della conservazione delle aziende con dimensioni ottimali, donde la prevalenza accordata, in sede di prelazione, ai coltivatori diretti proprietari confinanti dei fondi di riforma oggetto di alienazione, i quali hanno preso parte all'opera pubblica di redenzione del latifondo, sopportandone i relativi oneri, obblighi e sacrifici - non e' configurabile la prospettata ingiustificata disparita' di trattamento. - S. nn. 233/1991 e 103/1985. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e 19, primo comma, della legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze