Corte costituzionale
Sentenza n. 408/1996
Corte cost., sent. 24 dicembre 1996, n. 408
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 408/1996
- Data di deposito
- 24 dicembre 1996
- Data di decisione
- 11 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:408
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23022
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - nella parte in cui esclude dalla "sanatoria amministrativa" le emittenti private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - in quanto - posto che l'art. 32 prevede un'autorizzazione temporanea ex lege (destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della concessione) alla "prosecuzione" nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che prima dell'entrata in vigore della legge stessa l'impianto fosse gia' "esercitato" e quindi attivo e che fosse stata presentata la domanda per il rilascio della concessione - le fattispecie poste a raffronto (e cioe': quella di soggetti che gia' prima dell'entrata in vigore della l. n. 223 del 1990 esercitavano e dopo hanno continuato, autorizzati ex lege, ad esercitare; e quella di soggetti che prima avevano solo installato e che dopo non sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di ottenere la concessione) non sono comparabili, tenuto conto che, con riguardo alla seconda, appare giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare finalita' perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento delle concessioni), consistita nel temporaneo congelamento della situazione esistente per porre un freno all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena operativita' a regime della nuova disciplina che, al fine della stabile attribuzione della frequenza, prevedeva (e prevede) un procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze stesse. - S. nn. 202/1976; 237/1984. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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