Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1996

Corte cost., sent. 24 dicembre 1996, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
408/1996
Data di deposito
24 dicembre 1996
Data di decisione
11 dicembre 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:408

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, legge n. 223 del 6 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23022

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - nella parte in cui esclude dalla "sanatoria amministrativa" le emittenti private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - in quanto - posto che l'art. 32 prevede un'autorizzazione temporanea ex lege (destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della concessione) alla "prosecuzione" nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che prima dell'entrata in vigore della legge stessa l'impianto fosse gia' "esercitato" e quindi attivo e che fosse stata presentata la domanda per il rilascio della concessione - le fattispecie poste a raffronto (e cioe': quella di soggetti che gia' prima dell'entrata in vigore della l. n. 223 del 1990 esercitavano e dopo hanno continuato, autorizzati ex lege, ad esercitare; e quella di soggetti che prima avevano solo installato e che dopo non sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di ottenere la concessione) non sono comparabili, tenuto conto che, con riguardo alla seconda, appare giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare finalita' perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento delle concessioni), consistita nel temporaneo congelamento della situazione esistente per porre un freno all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena operativita' a regime della nuova disciplina che, al fine della stabile attribuzione della frequenza, prevedeva (e prevede) un procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze stesse. - S. nn. 202/1976; 237/1984. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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