Corte costituzionale
Sentenza n. 390/1996
Corte cost., sent. 8 novembre 1996, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 390/1996
- Data di deposito
- 8 novembre 1996
- Data di decisione
- 28 ottobre 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 75 del 1° settembre 1982
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 23066
Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente, a fronte di una motivazione non implausibile fornita dal giudice 'a quo', che dall'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata cambi il quadro normativo assunto dal giudice rimettente. (Nella specie la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, eccezione sollevata sotto il profilo che quand'anche fosse stata dichiarata illegittima la disposizione impugnata, sarebbe comunque spettata all'autorita' giudiziaria ordinaria la competenza a conoscere del provvedimento di revoca dell'assegnazione). - Nello stesso senso v. S. nn. 185/1995, 136/1992, 409/1991, 148/1983. red.: A. Franco
Massima n. 23067
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, poiche' la materia processuale e' riservata dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale, e' precluso alle regioni dettare norme che prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria. La violazione del precetto costituzionale non puo' essere nemmeno esclusa quando la norma regionale si limiti a fare rinvio alla normativa statale, in quanto le regioni non possono in nessun caso emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando cio' una indebita novazione della fonte. Deve pertanto essere dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 108 Cost., l'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, il quale prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. - V., 'ex plurimis', S. nn. 459/1995, 457 e 303/1994; 210/1993; 505 e 489/1991; 594/1990; 727/1988; 81/1976; nonche' S. nn. 615 e 203/1987; 128/1963. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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