Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1996

Corte cost., sent. 8 novembre 1996, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/1996
Data di deposito
8 novembre 1996
Data di decisione
28 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 63, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 75 del 1° settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 23066

Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente, a fronte di una motivazione non implausibile fornita dal giudice 'a quo', che dall'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata cambi il quadro normativo assunto dal giudice rimettente. (Nella specie la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, eccezione sollevata sotto il profilo che quand'anche fosse stata dichiarata illegittima la disposizione impugnata, sarebbe comunque spettata all'autorita' giudiziaria ordinaria la competenza a conoscere del provvedimento di revoca dell'assegnazione). - Nello stesso senso v. S. nn. 185/1995, 136/1992, 409/1991, 148/1983. red.: A. Franco

Massima n. 23067

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, poiche' la materia processuale e' riservata dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale, e' precluso alle regioni dettare norme che prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria. La violazione del precetto costituzionale non puo' essere nemmeno esclusa quando la norma regionale si limiti a fare rinvio alla normativa statale, in quanto le regioni non possono in nessun caso emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando cio' una indebita novazione della fonte. Deve pertanto essere dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 108 Cost., l'art. 63 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, il quale prevede che avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal presidente dell'I.A.C.P. e' ammesso il ricorso al pretore nel cui mandamento e' situato l'alloggio, secondo il procedimento di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. - V., 'ex plurimis', S. nn. 459/1995, 457 e 303/1994; 210/1993; 505 e 489/1991; 594/1990; 727/1988; 81/1976; nonche' S. nn. 615 e 203/1987; 128/1963. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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