Corte costituzionale
Sentenza n. 373/1996
Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/1996
- Data di deposito
- 2 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:373
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22943
Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - nella parte in cui, stabilendo la sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi come sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade (art. 176, commi 1, lett. a, e 19), prevede l'applicazione della sanzione accessoria medesima per un periodo superiore rispetto all'ipotesi di violazione di altre norme sulla circolazione che determinino, come conseguenza, la lesione dell'integrita' fisica o della vita delle persone (art. 222) - in quanto, posto che in entrambi i casi prospettati il trattamento sanzionatorio non si esprime nella sola sospensione della patente (che, caratterizzata dall'accessorieta' rispetto all'accertamento di un reato si combina con il trattamento penale e si cumula con questo nella determinazione del complesso delle sanzioni da irrogare in ciascun caso di violazione di legge), il sindacato di costituzionalita' sull'uso della discrezionalita' legislativa (per disparita' di trattamento o per irragionevolezza) non puo' essere effettuato separatamente per uno solo degli elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione, ma deve considerare la disciplina sanzionatoria complessiva quando (come nella specie) una molteplicita' di sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente. [Nella sentenza e' contenuta anche dichiarazione di inammissibilita' della medesima questione di legittimita' costituzionale, sollevata da altro giudice, per carenza di motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta infondatezza"]. - S. nn. 341/1994, 313/1995, 79/1996 e 217/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, iscritta al n. 207 reg. ord. del 1996;
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, secondo comma, del codice della strada, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Cremona e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Cremona con le altre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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