Corte costituzionale

Sentenza n. 360/1996

Corte cost., sent. 24 ottobre 1996, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
360/1996
Data di deposito
24 ottobre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:360

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 4, decreto-legge n. 113 del 8 marzo 1996
  • art. 12, comma 4, decreto-legge n. 246 del 3 maggio 1996
  • art. 12, comma 4, decreto-legge n. 8 del 8 gennaio 1996
  • art. 12, comma 4, decreto-legge n. 12 del 7 gennaio 1994
  • art. 6, comma 4, decreto-legge n. 352 del 8 luglio 1996
  • art. 6, comma 4, decreto-legge n. 462 del 6 settembre 1996
  • art. 12, comma 4, decreto-legge n. 463 del 8 novembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22912

Devono considerarsi costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., i decreti-legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessita' ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione, in quanto il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - collide con la previsione costituzionale sia perche' altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; sia perche' toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessita' e dell'urgenza, posto che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi gia' posti a fondamento del primo decreto; sia perche' attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, posto che il ricorso ripetuto alla reiterazione suscita nell'ordinamento l'aspettativa di consolidamento degli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata; sia perche' la prassi della reiterazione, tanto piu' se diffusa e prolungata nel tempo, incide sugli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 Cost.); sia , infine, perche' siffatta prassi, se diffusa e prolungata, intacca anche la certezza del diritto nei rapporti fra i diversi soggetti, per l'impossibilita' di prevedere la durata nel tempo delle norme reiterate e l'esito finale del processo di conversione, con conseguenze ancora piu' gravi nei casi in cui il decreto reiterato incida nella sfera dei diritti fondamentali, nella materia penale, o sia, comunque, tale da determinare effetti irreversibili in ipotesi di mancata conversione finale. - S. nn. 302/1988; 161/1995; O. n. 197/1996. red.: S. Di Palma

Massima n. 22913

Restano salvi gli effetti dei decreti-legge, iterati o reiterati, gia' convertiti in legge alla data di pubblicazione della presente sentenza, o la cui conversione risulti in corso alla data stessa purche' essa intervenga nel termine fissato dalla Costituzione, in quanto, posto che il vizio di costituzionalita' derivante dall'iterazione o dalla reiterazione attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del decreto-legge quale provvedimento provvisorio fondato su presupposti straordinari di necessita' ed urgenza, ne consegue che tale vizio puo' ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. red.: S. Di Palma

Massima n. 22914

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 6, comma 4, del d.l. 6 settembre 1996, n. 462 (Disciplina delle attivita' di recupero dei rifiuti) - il quale esclude[va] la punibilita' di chi, fino al 7 gennaio 1995, avesse commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 26 gennaio 1990, ovvero da norme regionali - in quanto ha reiterato, con contenuto immutato ed in assenza di nuovi presupposti di necessita' ed urgenza, la disposizione espressa nell'art. 12, comma 4, dei decreti-legge impugnati (nn. 463 del 1995, 8 del 1996 e 113 del 1996). - S. n. 84/1996 red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 462, recante "Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze