Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1996

Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
357/1996
Data di deposito
22 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:357

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 503 del 6 marzo 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23007

Spetta allo Stato e, per esso, alla Autorita' giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilita' e incompatibilita' promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto, della l. 23 aprile 1981, n. 154, in quanto la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale, per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori per lo scopo comune dell'eliminazione delle situazioni di incompatibilita' e di ineleggibilita' dei consiglieri regionali, si svolgono su piani diversi, mirando, l'una, alla verifica del titolo di partecipazione all'organo collegiale ad opera e nell'interesse dell'organo stesso alla propria regolare composizione, e l'altra, alla garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nell'interesse della generalita' dei cittadini e ad opera dell'Autorita' giudiziaria, sicche' la concorrenza di queste due distinte garanzie, non configura la violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e, in particolare, dell'art. 115 della Costituzione. V. S. n. 235 del 1989. red.: F. Mangano

Massima n. 23008

Nel conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro, avendo accertato la sussistenza di una condizione di incompatibilita', ha dichiarato la decadenza di un consigliere regionale, in pendenza, davanti al Consiglio regionale, della procedura di verifica delle situazioni di ineleggibilita' e incompatibilita' dei consiglieri stessi, la Regione puo' dedurre soltanto la violazione delle norme costituzionali relative alla distribuzione delle competenze, sicche' non e' ammissibile la prospettazione della lesione dell'art. 51 della Costituzione e del diritto di elettorato passivo ivi garantito (sindacabile in un giudizio di costituzionalita' della legge), che trasformerebbe il ricorso per conflitto di attribuzione in un improprio strumento a disposizione della regione per sostenere le aspettative di un suo consigliere rispetto all'esito di una procedura giudiziaria. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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