Corte costituzionale
Sentenza n. 357/1996
Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 357/1996
- Data di deposito
- 22 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:357
Norme oggetto del giudizio
- sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 503 del 6 marzo 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23007
Spetta allo Stato e, per esso, alla Autorita' giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilita' e incompatibilita' promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto, della l. 23 aprile 1981, n. 154, in quanto la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale, per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori per lo scopo comune dell'eliminazione delle situazioni di incompatibilita' e di ineleggibilita' dei consiglieri regionali, si svolgono su piani diversi, mirando, l'una, alla verifica del titolo di partecipazione all'organo collegiale ad opera e nell'interesse dell'organo stesso alla propria regolare composizione, e l'altra, alla garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nell'interesse della generalita' dei cittadini e ad opera dell'Autorita' giudiziaria, sicche' la concorrenza di queste due distinte garanzie, non configura la violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e, in particolare, dell'art. 115 della Costituzione. V. S. n. 235 del 1989. red.: F. Mangano
Massima n. 23008
Nel conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro, avendo accertato la sussistenza di una condizione di incompatibilita', ha dichiarato la decadenza di un consigliere regionale, in pendenza, davanti al Consiglio regionale, della procedura di verifica delle situazioni di ineleggibilita' e incompatibilita' dei consiglieri stessi, la Regione puo' dedurre soltanto la violazione delle norme costituzionali relative alla distribuzione delle competenze, sicche' non e' ammissibile la prospettazione della lesione dell'art. 51 della Costituzione e del diritto di elettorato passivo ivi garantito (sindacabile in un giudizio di costituzionalita' della legge), che trasformerebbe il ricorso per conflitto di attribuzione in un improprio strumento a disposizione della regione per sostenere le aspettative di un suo consigliere rispetto all'esito di una procedura giudiziaria. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'art. 7, commi da tre a otto, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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