Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1996

Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 356

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
356/1996
Data di deposito
22 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:356

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 2, decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992
  • art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23054

Assegnare a una norma legislativa il valore di elemento interpretativo di una norma successiva, in mancanza di una sempre possibile deroga o abrogazione da parte di altre leggi, non equivale affatto ad attribuirle l'efficacia di "norma sulle fonti" legislative, e quindi un rango diverso da quello che le e' proprio nel sistema delle fonti. red.: A. Franco

Massima n. 23055

In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali. Pertanto, qualora le disposizioni impugnate siano suscettibili di diverse interpretazioni, le quali pero' convergano sul risultato cui si mira e che e' ritenuto conforme alla Costituzione, mentre la divergenza riguardi soltanto le vie da percorrere (l'una richiedendo una previa declaratoria d'incostituzionalita'; l'altra implicando semplici operazioni interpretative di norme legislative), la questione di costituzionalita' deve essere dichiarata inammissibile, perche' essa in realta' tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di un'interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da cio' conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, cio' in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale. - V., 'ex plurimis', S. nn. 30/1990, 149/1994, 58/1995, 296/1995, 321/1995, 360/1995, 307/1996; O. n. 274/1991. red.: A. Franco

Massima n. 23056

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, comma 2, e 29, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari), nella parte in cui abrogherebbero parzialmente per incompatibilita' l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che prevede come reato sanzionato con la pena dell'ammenda la pubblicita' ingannevole di prodotti alimentari circa la loro natura, sostanza, qualita' o proprieta' nutritive, depenalizzando la fattispecie e sanzionandola come semplice illecito amministrativo, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., sotto il profilo del contrasto con l'art. 2, punto d), della legge di delegazione 29 dicembre 1990, n. 428, il quale pone il principio e criterio direttivo della salvaguardia delle norme penali vigenti. La questione di costituzionalita', invero, si basa sul presupposto che le disposizioni impugnate vadano interpretate nel senso che esse abroghino l'art. 13 della legge n. 283 del 1962, e che quindi le violazioni in tema di pubblicita' ingannevole di prodotti alimentari oggi integrino non piu' un reato, ma un semplice illecito amministrativo. Senonche' a tale interpretazione e' possibile contrapporne, con argomenti altrettanto plausibili, un'altra - peraltro prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimita' - che conduce al risultato opposto della perdurante vigenza della norma penale dell'art. 13 cit. A favore di quest'ultimo risultato potrebbe infatti sostenersi: a) che vi sia un concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo, facendo valere in tal senso il terzo comma dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che fra l'altro stabilisce che per i fatti di cui all'art. 13 l. n. 283 del 1962 si applicano in ogni caso le disposizioni penali ivi previste), nonche' l'art. 2, lett. d) della legge di delegazione n. 428 del 1990 (che prescrive che si <<facciano salve le norme penali vigenti>> e delega il Governo a stabilire sanzioni amministrative e penali <<in via alternativa o congiunta>>); b) ovvero che la clausola <<salvo che il fatto costituisca reato>> contenuta nel primo comma dell'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 1992, si riferisca anche alle ipotesi previste nell'impugnato secondo comma, facendo valere anche qui il principio secondo cui il decreto delegato deve essere interpretato alla luce della legge di delega, nonche' lo stesso terzo comma dell'art. 9 della l. n. 689 del 1981. Seguendo una di queste due interpretazioni, anche l'impugnato art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 1992, che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni, incompatibili o diverse, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari e relative modalita', potrebbe essere interpretato nel senso che esso sarebbe derogato dal precedente art. 18 in ordine alla salvaguardia delle previgenti norme penali. Le disposizioni impugnate sono dunque suscettibili di due diverse interpretazioni, entrambe sostenibili con validi argomenti, una delle quali ritiene la perdurante vigenza della norma penale dell'art. 13 della legge n. 283 del 1962, sottraendo cosi' alla questione d'incostituzionalita' sollevata la sua premessa. In questa situazione, la richiesta pronuncia d'incostituzionalita' e' ingiustificata. Invero, in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali. Nella specie, il risultato al quale il giudice rimettente mira e ch'egli considera dovuto per ragioni costituzionali - la perdurante vigenza della norma del 1962 - puo' essere raggiunto sulla base dell'interpretazione delle norme vigenti, senza involgere la questione di legittimita' costituzionale delle norme del 1992. Pertanto, poiche' entrambe le possibili interpretazioni delle disposizioni impugnate mirano al medesimo risultato, ritenuto conforme a Costituzione, la proposta questione di costituzionalita' tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di una interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da cio' conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, cio' in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 2, e 29, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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