Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1996

Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
340/1996
Data di deposito
18 ottobre 1996
Data di decisione
14 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:340

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 32 del 30 dicembre 1978
  • art. 29, lettera A, decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 32 del 30 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 23003

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 29 del "Testo unificato delle Leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi" approvato con d.P.G.P. di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennita' di espropriazione per pubblica utilita' intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione, con le stesse modalita' e con gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso, in quanto, poiche'la disciplina (derogatoria rispetto alle regole comuni in materia di divisione ereditaria) che favorisce l'assuntore del maso chiuso rispetto agli altri coeredi risponde all'esigenza di garantire la funzione oggettiva del maso all'interno della famiglia, e, poiche' pertanto, ogniqualvolta si verifichi il trasferimento del maso al di fuori della famiglia, essa e' bilanciata dalla previsione di un istituto (la divisione suppletoria) che riequilibra la posizione dei diversi coeredi ponendo a carico dell'assuntore l'obbligo di versamento alla massa ereditaria dell'eccedenza del prezzo conseguito rispetto al valore di assunzione, l'omessa previsione dell'espropriazione per pubblica utilita', accanto alle due ipotesi della cessione volontaria e della vendita per esecuzione, tassativamente previste come presupposti della divisione suppletoria, determina una non giustificata disparita' di trattamento tra i coeredi del patrimonio di cui faccia parte un maso chiuso. V. S. n. 508/1988. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del "testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi" approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione, con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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