Corte costituzionale
Sentenza n. 331/1996
Corte cost., sent. 30 luglio 1996, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 331/1996
- Data di deposito
- 30 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:331
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 2, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 23, comma 1, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 22824
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (recante: <<Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento>>) - che, configurando (al primo comma) come reato l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, gia' chiesta nelle forme prescritte, sia stata concessa, e prevedendo (al secondo comma) l'applicazione delle sanzioni stabilite per l'effettuazione di scarichi senza che sia stata richiesta l'autorizzazione, se quest'ultima non viene concessa, determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra la rilevanza penale attribuita ad un fatto di minore gravita' (lo scarico da insediamenti civili o da pubbliche fognature effettuato quando la prescritta autorizzazione e' stata chiesta ma l'autorita' amministrativa non si sia ancora pronunciata) e la configurazione come illecito amministrativo di una condotta palesemente piu' grave (lo stesso scarico effettuato senza che sia stata chiesta l'autorizzazione o dopo che questa e' stata negata o revocata) - in quanto, posto che, con le innovazioni normative introdotte con il d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, si e' espressamente escluso che configuri reato l'attivazione o l'effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili o da pubbliche fognature senza aver chiesto l'autorizzazione, si deve in corrispondenza ritenere che le sanzioni penali previste dalla norma censurata riguardino esclusivamente gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi. - Circa il canone che, in presenza di piu' letture possibili di una disposizione, impone di seguire quella che consente di attribuire ad essa un significato conforme alla Costituzione, cfr., da ultimo, tra le molte, S. n. 98/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine e dal pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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