Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1996

Corte cost., sent. 29 luglio 1996, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
325/1996
Data di deposito
29 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 5, legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22789

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 5, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma, nel riconoscere il diritto del lavoratore dipendente, che assiste con continuita' un familiare o affine sino al terzo grado portatore di handicap, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio, richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato, in quanto la maggior tutela in tal modo accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve gia' assistenza rispetto all'ipotesi, altrettanto meritevole di tutela, ma diversa dalla precedente, in cui l'esigenza sorge quando il lavoratore non e' convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto, lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, soltanto quando corrisponde ad una modalita' di assistenza gia' in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze