Corte costituzionale
Sentenza n. 325/1996
Corte cost., sent. 29 luglio 1996, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 325/1996
- Data di deposito
- 29 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 5, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22789
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 5, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma, nel riconoscere il diritto del lavoratore dipendente, che assiste con continuita' un familiare o affine sino al terzo grado portatore di handicap, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio, richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato, in quanto la maggior tutela in tal modo accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve gia' assistenza rispetto all'ipotesi, altrettanto meritevole di tutela, ma diversa dalla precedente, in cui l'esigenza sorge quando il lavoratore non e' convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto, lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, soltanto quando corrisponde ad una modalita' di assistenza gia' in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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