Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1996
Corte cost., sent. 12 febbraio 1996, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1996
- Data di deposito
- 12 febbraio 1996
- Data di decisione
- 5 febbraio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 22162
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 - nella parte in cui non prevede la tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto anche in favore dei soci di cooperative di produzione e di lavoro, ai quali il diritto a tale trattamento sia attribuito dall'atto costitutivo della societa' o da una delibera successiva di modificazione del medesimo - in quanto, a differenza del prestatore di lavoro definito dall'art. 2094 c.c., il socio lavoratore di una cooperativa di lavoro e' vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a una prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla societa', dall'altro lo rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva, attribuendogli corrispondentemente poteri e diritti di concorrere alla formazione della volonta' della societa', di controllo sulla gestione sociale ed infine il diritto a una quota degli utili. Ne consegue che tali diritti e poteri, e la correlativa assunzione da parte dei singoli soci di una quota del rischio di impresa, giustificano la norma censurata, la quale, in caso di insolvenza della societa', li esclude dalla tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (per ipotesi assunto dallo statuto della societa' come elemento del trattamento retributivo del lavoro dei soci). V., pure, S. n. 408/1989 red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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