Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1996
Corte cost., sent. 12 febbraio 1996, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1996
- Data di deposito
- 12 febbraio 1996
- Data di decisione
- 5 febbraio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, ult. per., delibera legislativa Regione Piemonte del 8 marzo 1995
- art. 6, comma 3, delibera legislativa Regione Piemonte del 8 marzo 1995
- art. 8, comma 2, delibera legislativa Regione Piemonte del 8 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22174
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (in tema di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali - in quanto, a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della previsione del silenzio-assenso in materia di pianificazione (non meramente attuativa ed esecutiva) urbanistico-territoriale (v. S. n. 393/1992) e, quindi, del venir meno di detto istituto nella normativa statale, deve ritenersi attualmente vigente nella legge statale in materia un principio fondamentale opposto, che implica una valutazione esplicita, da parte degli organi regionali, nei procedimenti che necessitano del diversificato contributo degli organi e degli uffici competenti coinvolti nella procedura; ne consegue che, relativamente ai programmi integrati, valgono, in sede di legislazione regionale, i principi fondamentali desumibili dalla sentenza n. 393 citata, ribaditi ed esplicitati dalla S. n. 408/95, i quali, appunto, risultano violati dalla legge regionale impugnata. - V., pure, S. n. 302/1988. red.: G. Leo
Massima n. 22175
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 5, 117 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (in tema di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - il quale prevede che, decorso inutilmente il termine per l'assunzione della deliberazione comunale con le determinazioni sulla richiesta regionale di modifiche al programma integrato in variante agli strumenti urbanistici, le stesse siano introdotte d'ufficio dalla Giunta regionale - in quanto, posto che dette modifiche sono ammesse, come tutte le modifiche d'ufficio nell'ambito di atto complesso, a condizione che non comportino sostanziali innovazioni ovvero che non mutino le caratteristiche essenziali del piano ed i criteri di impostazione dello stesso, ne consegue che la legge regionale in oggetto deve essere interpretata e coordinata con i principi fondamentali della legge statale vigente in materia di formazione ed approvazione di strumenti urbanistici; e, pertanto, la disposizione censurata si qualifica, nel senso sopra precisato, del tutto in armonia con i principi posti dalla legislazione statale in materia, nel rispetto, altresi', dell'autonomia comunale. red.: G. Leo
Massima n. 22176
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (in tema di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - il quale prevede, tra l'altro, che, qualora il programma integrato interessi aree normate ai sensi dell'art. 24 della l. regionale n. 56 del 1977, per queste ultime puo' essere mantenuta la volumetria preesistente, anche in difformita' da quella del piano regolatore generale vigente o in salvaguardia - dovendosi inquadrare ed interpretare detta norma alla luce del principio che la legittimita' di una costruzione deve essere riguardata con riferimento alle prescrizioni urbanistiche alla data della concessione e, in taluni casi, del tempo di esecuzione dei lavori, data l'irrilevanza delle sopravvenute variazioni delle previsioni dei piani urbanistici, le quali possono condurre a decadenza della concessione, ove sussistano determinati presupposti, ma, in nessun caso, producono una situazione di abusivismo rispetto a cio' che e' stato gia' legittimamente costruito. - S. n. 408/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 recante: "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179", nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali;
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ed 8, comma 2, della medesima legge regionale, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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