Corte costituzionale
Sentenza n. 257/1996
Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/1996
- Data di deposito
- 19 luglio 1996
- Data di decisione
- 10 luglio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:257
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22648
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 696, primo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso - in quanto, posto che, con sentenza n. 471 del 1990, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, affermando che "il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), nel rispetto, naturalmente, di modalita' compatibili con la dignita' della persona, non puo' essere misconosciuto senza che ne derivi una limitazione all'esercizio dell' 'onus probandi' tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, Cost.", gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilita' di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Cio', beninteso, previa libera manifestazione di volonta', acquisita dal giudice, della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. - Sui limiti alla possibilita' di accertamento o di ispezione sul corpo della persona, necessari per rispettare la dignita' e l'inviolabilita' della persona stessa, v., da ultimo, S. n. 238/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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