Corte costituzionale
Sentenza n. 252/1996
Corte cost., sent. 16 luglio 1996, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/1996
- Data di deposito
- 16 luglio 1996
- Data di decisione
- 8 luglio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:252
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 44, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 30, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 22627
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 (in relazione all'art. 44, comma 1, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184) e 30 Cost., degli artt, 291 cod. civ. - modificato dalla sentenza n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la possibilita' di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati in eta' minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunita' familiare - e 312 n. 2 cod. civ. - nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione - in quanto, posto che la riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice civile alle persone maggiorenni, rivalutandone la funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto ('adoptio in hereditatem') e che, coerentemente con tale funzione l'art. 291 vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (salvi i temperamenti apportati dalle sent. nn. 557/1988 e 345/1992), la questione implica un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, configurandosi un nuovo caso, che solo il legislatore puo' ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni circa la valutazione dell'interesse di tale categoria di soggetti. - S. nn. 557/1988 e 345/1992. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 312, n. 2, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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