Corte costituzionale
Sentenza n. 23/1996
Corte cost., sent. 5 febbraio 1996, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/1996
- Data di deposito
- 5 febbraio 1996
- Data di decisione
- 24 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:23
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22142
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, nell'attribuire al Tribunale dei minorenni la competenza in ordine alle controversie relative all'affidamento dei figli minori naturali, assegnano non al medesimo giudice, ma al Tribunale ordinario, la competenza ad adottare i provvedimenti tanto di determinazione che di adeguamento dell'assegno alimentare a carico del genitore non affidatario. Infatti, l'attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie concernenti l'adeguamento dell'assegno - termini in cui va circoscritta la questione, in quanto il giudizio 'a quo' ha ad oggetto l'adeguamento successivo, e non la determinazione dell'assegno alimentare contestuale all'affidamento del figlio naturale - trova la sua intrinseca e ragionevole giustificazione nel fatto che la lite e' un procedimento contenzioso "tra i genitori": esso non coinvolge piu' direttamente il minore, bensi' due soggetti maggiorenni, ed ha come 'causa petendi' la comune qualita' di genitori e come 'petitum' la determinazione del contributo che l'uno deve versare all'altro. L'attribuzione al Tribunale ordinario di una competenza unitaria in materia per i figli legittimi discende invero dal carattere necessariamente unitario di quel processo, che coinvolge il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra i coniugi che relativamente al mantenimento della prole. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 317-bis del codice civile e 38 disp. att. cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale dei minorenni di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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