Corte costituzionale
Sentenza n. 225/1996
Corte cost., sent. 3 luglio 1996, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/1996
- Data di deposito
- 3 luglio 1996
- Data di decisione
- 26 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:225
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 151 del 15 maggio 1991
- art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 22551
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, lett. a), della legge 7 agosto 1982, n. 516 (recante "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"), nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151 - nella parte in cui, nell'escludere la rilevanza penale della omissione di annotazioni e fatturazioni di corrispettivi ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, richiede, a tal fine, oltre all'esistenza di una documentazione alternativa alle scritture omesse, l'inserimento dei corrispettivi non annotati nella dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell'imposta dovuta, anche per i contribuenti nei cui confronti sia stato effettuato accertamento fiscale prima della data di scadenza dei due suddetti ultimi adempimenti, e che risultino per tale casuale circostanza nell'impossibilita' di avvalersi della esimente 'de qua' - in quanto, posto che le cause di giustificazione previste dalla norma censurata rispondono ad una logica premiale verso il contribuente che, recedendo dall''iter criminis' (avviato con l'omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali), faccia spontaneamente comunque emergere l'irregolarita', gia' in base al solo canone dell'esegesi letterale della predetta disposizione si evince che la condizione di anteriorita', all'accertamento degli organi ispettivi, e' espressamente ed inequivocabilmente riferita alla sola predisposizione della documentazione sostitutiva e non anche agli altri due elementi (della fedele dichiarazione dei cespiti e dell'esatto pagamento del tributo) che concorrono a definire il quadro dei presupposti dell'esimente in parola. Ne consegue che il contribuente in possesso di documentazione alternativa all'atto dell'ispezione fiscale puo' avvalersi della causa di giustificazione ove ne completi in prosieguo le condizioni applicative alle prescritte scadenze. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, lettera a), della legge 7 agosto 1982, n. 516 nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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