Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1996

Corte cost., sent. 3 luglio 1996, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/1996
Data di deposito
3 luglio 1996
Data di decisione
26 giugno 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:225

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 151 del 15 maggio 1991
  • art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 22551

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, lett. a), della legge 7 agosto 1982, n. 516 (recante "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"), nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151 - nella parte in cui, nell'escludere la rilevanza penale della omissione di annotazioni e fatturazioni di corrispettivi ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, richiede, a tal fine, oltre all'esistenza di una documentazione alternativa alle scritture omesse, l'inserimento dei corrispettivi non annotati nella dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell'imposta dovuta, anche per i contribuenti nei cui confronti sia stato effettuato accertamento fiscale prima della data di scadenza dei due suddetti ultimi adempimenti, e che risultino per tale casuale circostanza nell'impossibilita' di avvalersi della esimente 'de qua' - in quanto, posto che le cause di giustificazione previste dalla norma censurata rispondono ad una logica premiale verso il contribuente che, recedendo dall''iter criminis' (avviato con l'omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali), faccia spontaneamente comunque emergere l'irregolarita', gia' in base al solo canone dell'esegesi letterale della predetta disposizione si evince che la condizione di anteriorita', all'accertamento degli organi ispettivi, e' espressamente ed inequivocabilmente riferita alla sola predisposizione della documentazione sostitutiva e non anche agli altri due elementi (della fedele dichiarazione dei cespiti e dell'esatto pagamento del tributo) che concorrono a definire il quadro dei presupposti dell'esimente in parola. Ne consegue che il contribuente in possesso di documentazione alternativa all'atto dell'ispezione fiscale puo' avvalersi della causa di giustificazione ove ne completi in prosieguo le condizioni applicative alle prescritte scadenze. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, lettera a), della legge 7 agosto 1982, n. 516 nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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