Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1996

Corte cost., sent. 27 giugno 1996, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/1996
Data di deposito
27 giugno 1996
Data di decisione
25 giugno 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:223

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 22959

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 27, quarto comma, Cost., l'art. 698, comma 2, cod. proc. pen., e la legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato ora citato, ove si stabilisce la negazione dell'estradizione qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, salvo che quest'ultima <<non si impegni, con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte, oppure, se inflitta, a non farla eseguire>>, in quanto - pur se il procedimento delineato dall'art. 698, comma 2, censurato, che si impernia su un duplice vaglio, espletato, caso per caso, dall'autorita' giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia circa la <<sufficienza>> delle predette garanzie, offre, in astratto, il vantaggio di una politica flessibile da parte dello Stato richiesto, consentendo adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale - nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte e' sancito dalla Costituzione, la formula delle <<sufficienti assicurazioni>>, ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai quali e' stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, non e' costituzionalmente ammissibile. Il divieto contenuto nell'art 27, quarto comma, Cost., ed i valori ad esso sottostanti, primo fra tutti il bene essenziale della vita, impongono, infatti, una garanzia assoluta. - Cfr., altresi', S. n. 54/1979, nella quale la Corte ha affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene <<che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace>> e' di per se' lesivo della Costituzione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale;

b) Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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