Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1996
Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1996
- Data di deposito
- 21 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 22524
Non e' fondata, in riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), il quale stabilisce che coloro i quali abbiano usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non possano fruire di ulteriore borsa di studio, presso universita' straniere, durante il periodo di svolgimento del predetto dottorato di ricerca, in quanto - premesso che il divieto di cumulo delle borse di studio e' anzitutto divieto di attivita' diverse da quelle che formano oggetto dei corsi di dottorato e che le attivita' di perfezionamento all'estero, finalizzate a fare acquisire ai candidati un livello formativo avanzato rispetto a specifiche professionalita', non trovano alcun riscontro nelle connotazioni peculiari del dottorato di ricerca, che risulta, invece, preordinato a sviluppare autonome capacita' di ricerca scientifica - <<compete al legislatore, nella disciplina delle modalita' di realizzazione del diritto allo studio universitario, determinare un divieto generale di cumulo che ben puo' trovare la sua giustificazione di ordine costituzionale nella esigenza di impiegare le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di tale diritto, secondo criteri di razionalita' e di giustizia distributiva, cosi' da garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti beneficiari>>. - Cfr., pure, S. nn. 7/1967, 125/1975, 281/1992. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento all'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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