Corte costituzionale
Sentenza n. 206/1996
Corte cost., sent. 21 giugno 1996, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/1996
- Data di deposito
- 21 giugno 1996
- Data di decisione
- 14 giugno 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:206
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22523
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma 1, Cost., l'art. 102, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione, in quanto - posto che il principio di colpevolezza impone che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di afflittivita' come totalmente avulso dalla "responsabilita'" del condannato - il pieno rispetto di tale principio comporta che al condannato a pena pecuniaria, il quale versi in stato di insolvibilita', sia sempre offerta la possibilita' di richiedere l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria, cosi' da riservare alla liberta' controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il condannato insolvibile e' posto in condizione di effettuare. - S. nn. 131/1979, 108/1987, 119/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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