Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1996

Corte cost., sent. 5 febbraio 1996, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1996
Data di deposito
5 febbraio 1996
Data di decisione
24 gennaio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:20

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 2, comma 1, 'novies', decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
  • legge n. 114 del 16 aprile 1974

Parametri

Massime

Massima n. 23006

Poiche' il diniego della riscattabilita', ai fini del trattamento previdenziale, degli anni occorsi per il conseguimento di un diploma universitario concreterebbe sia una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il riscatto dei corsi di laurea e poiche' il ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa e' dovuto alla necessita' di acquisire la preparazione professionale richiesta per l'attivita' lavorativa, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attivita' (fattispecie relativa al possesso del diploma universitario in statistica). - Per analoghe dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, v. sentt. nn. 208 del 1995, 275, 209 e 178 del 1993, 27 e 26 del 1992, 280, 257 e 133 del 1991, 535, 426 e 104 del 1990, 163 del 1989, 1016, 765 e 44 del 1988, 46 del 1986 e 128 del 1981). red.: S. Petitti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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