Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1996
Corte cost., sent. 5 febbraio 1996, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1996
- Data di deposito
- 5 febbraio 1996
- Data di decisione
- 24 gennaio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:20
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 341 del 19 novembre 1990
- art. 2, comma 1, 'novies', decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
- legge n. 114 del 16 aprile 1974
Parametri
Massime
Massima n. 23006
Poiche' il diniego della riscattabilita', ai fini del trattamento previdenziale, degli anni occorsi per il conseguimento di un diploma universitario concreterebbe sia una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il riscatto dei corsi di laurea e poiche' il ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa e' dovuto alla necessita' di acquisire la preparazione professionale richiesta per l'attivita' lavorativa, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attivita' (fattispecie relativa al possesso del diploma universitario in statistica). - Per analoghe dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, v. sentt. nn. 208 del 1995, 275, 209 e 178 del 1993, 27 e 26 del 1992, 280, 257 e 133 del 1991, 535, 426 e 104 del 1990, 163 del 1989, 1016, 765 e 44 del 1988, 46 del 1986 e 128 del 1981). red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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