Corte costituzionale
Sentenza n. 198/1996
Corte cost., sent. 17 giugno 1996, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/1996
- Data di deposito
- 17 giugno 1996
- Data di decisione
- 10 giugno 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:198
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22511
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 201, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziche' dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione, in quanto - posto che il termine di centocinquanta giorni e' ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della p.a., da un lato, e del privato cittadino dall'altro; e che, in base alla disposizione impugnata, il termine stesso decorre dalla data in cui "di fatto" la p.a. ha operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile - l'inerzia o le disfunzioni organizzative della p.a. vengono a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere piu' in grado di esercitare pienamente la relativa facolta' per salvaguardare i propri interessi. - S. n. 255/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 201, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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