Corte costituzionale
Sentenza n. 193/1996
Corte cost., sent. 12 giugno 1996, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/1996
- Data di deposito
- 12 giugno 1996
- Data di decisione
- 30 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
- art. 1, legge n. 45 del 24 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22522
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995, n. 45, denunziato nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di sindacato giurisdizionale prevista per l'ordine di comparire personalmente nell'ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, concerna anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni stesse. In esito alla valutazione richiesta alla Corte, che si ritiene sia essenzialmente quella di verificare la sussistenza o meno, nella disposizione denunciata, di elementi normativi arbitrariamente discriminatori, non sembra che la stessa risulti censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza, poiche' i due previsti provvedimenti hanno portata ed effetti fra loro differenti, idonei ad incidere in grado diverso sulla liberta' del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla liberta' personale del soggetto e, a tal motivo, esso e' circondato da particolari garanzie (che si completano nel previsto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari), mentre il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e agli altri luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, presenta una minore incidenza sulla sfera delle liberta' del soggetto, nonostante anche'esso sia suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo. Si deve infine escludere che la scelta dell'uno o di entrambi i provvedimenti sia affidato al mero arbitrio del questore, tenuto a determinarsi per l'adozione dell'uno ovvero di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere sufficiente solo il primo ovvero da consigliare anche il secondo. - Sul controllo di costituzionalita' in relazione al principio di eguaglianza, S. n. 89/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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