Corte costituzionale
Sentenza n. 180/1996
Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/1996
- Data di deposito
- 31 maggio 1996
- Data di decisione
- 27 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 4, n. 3, legge della Regione Liguria n. 9 del 29 marzo 1973
- art. 14, legge della Regione Liguria n. 30 del 11 giugno 1984
- art. 7, legge della Regione Liguria n. 23 del 29 giugno 1981
Parametri
Massime
Massima n. 22720
Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 4, n. 3, della l. reg. Liguria 29 marzo 1973, n. 9, dell'art. 7 della l. reg. Liguria 29 giugno 1981, n. 23 e dell'art. 14 della l. reg. Liguria 11 giugno 1984, n. 30, sollevate, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, nella parte in cui tali norme ometterebbero l'indicazione di criteri atti a vincolare la pubblica amministrazione nella determinazione delle tariffe per il rilascio del parere igienico-sanitario richiesto alle UU.SS.LL. da parte dei privati in materia edilizia, in quanto, fermo restando che la garanzia dettata dall'art. 23 della Costituzione - applicabile alle tariffe in esame in quanto determinate con atto autorativo senza il concorso della volonta' del privato - non esige la minuziosa previsione legislativa dei presupposti e degli elementi costitutivi della prestazione imposta, nel caso in esame le leggi regionali impugnate forniscono non soltanto la compiuta identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione e dell'oggetto e dello scopo di questa, ma anche un'adeguata garanzia di oggettivita' e di ponderazione tecnica, prevedendo la partecipazione di un organo consultivo di competenza tecnica nel procedimento di determinazione dell'imposta da parte della Giunta regionale. - Sull'interpretazione dell'art. 23 della Costituzione, v. S. nn. 236/1994, 182/1994, 90/1994 e 507/1988. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dell'art. 4, numero 3, della legge della Regione Liguria 29 marzo 1973, n. 9 (Disciplina per la Regione Liguria dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera), dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 29 giugno 1981, n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria) e dell'art. 14 della legge della Regione Liguria 11 giugno 1984, n. 30 (Norme per l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'organizzazione e il funzionamento dei presídi multizonali di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro), sollevate, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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