Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1996

Corte cost., sent. 31 maggio 1996, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/1996
Data di deposito
31 maggio 1996
Data di decisione
27 maggio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, comma 2, legge n. 161 del 21 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 22448

L'art. 20 l. 11 marzo 1953, n. 87 abilita alla rappresentanza e difesa delle parti avanti alla Corte costituzionale, soltanto gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione sulla base della legittima valutazione diretta ad assicurare, mediante la previsione di un titolo abilitativo, il possesso di particolari requisiti attitudinali a garanzia di una efficiente difesa tecnica in armonia con l'art. 24 Cost.. red.: S. Di Palma

Massima n. 22449

Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, l. 21 marzo 1953, n. 161 (modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) - nella parte in cui non prevede che, nel giudizio di responsabilita' amministrativa, le parti possano comparire alla pubblica udienza anche a mezzo di professionisti iscritti all'albo degli avvocati o procuratori - in quanto la necessita' di avvalersi, per i giudizi (di responsabilita' amministrativa), al fine di comparire alla pubblica udienza, di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori trova fondamento nella valutazione non irragionevole del legislatore volta a realizzare, per la peculiarita' della trattazione ivi svolta e per la particolare preparazione ed esperienza all'uopo necessaria, la migliore, piu' piena ed efficiente difesa tecnica della parte. - S. nn. 49/1979, 38/1988, 251/1989, 82/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza emessa in data 1 marzo 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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