Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1996
Corte cost., sent. 20 maggio 1996, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1996
- Data di deposito
- 20 maggio 1996
- Data di decisione
- 13 maggio 1996
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994
- art. 3, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 21 settembre 1994
Parametri
- art. 15, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 14, comma 3, lett. q), legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 11, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 22412
Spetta allo Stato affidare alle regioni il potere di fissare la data della visita medica di accertamento sanitario dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo da parte delle commissioni mediche operanti presso le unita' sanitarie locali, nel caso in cui queste non vi abbiano provveduto entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza, in quanto - posto che l'art. 3 comma 1 d.P.R. 21 settembre 1994 n. 689 (regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), nella parte in cui attribuisce alle regioni un potere sostitutivo in caso di ritardo da parte delle predette commissioni mediche ad adempiere l'obbligo di fissazione della data della visita medica per l'accertamento sanitario della invalidita', trova sicuro fondamento legislativo negli artt. 14, comma 3, lett. q), l. n. 833 del 1978 e 11 l. n. 537 del 1993 - la potesta' di emanare norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle UU.SS.LL. e dei loro servizi (art. 15 l. n. 833 del 1978), come anche il generale potere di vigilanza sulle stesse strutture, rientrano nella materia dell'"assistenza sanitaria e ospedaliera" di competenza regionale ex art. 117 Cost.; sicche', il predetto potere sostitutivo regionale e' coerente con il riparto di competenze tra Stato e regione quale risulta dall'ordinamento vigente. - S. n. 174 del 1991. red.: S. Di Palma
Massima n. 22415
Non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle regioni la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidita' civile, alla cecita' civile e al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unita' sanitarie locali, poiche' la corrispondente disposizione, contenuta nell'art. 3, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 - che non trova alcun fondamento legislativo - pone a carico della regione una responsabilita' che ad essa non compete, in quanto non conseguente ad una attivita' che alla stessa faccia direttamente capo e rispetto alla quale la medesima ha un limitato controllo sostitutivo sulla fissazione della data degli accertamenti; sicche', deve essere annullato, "in parte qua", l'art. 3, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara che spetta allo Stato affidare alle Regioni il potere di fissare la data della visita medica di accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo da parte delle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, nel caso in cui queste non vi abbiano provveduto entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza;
dichiara che non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, e, conseguentemente, annulla in parte qua la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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